
Normativa Attività Ricettive Extra Alberghiere
La legge regionale n 9 del 11/07/2006 e le successive delibere regionali completano un quadro normativo ben dettagliato per quanto riguarda la realizzazione o trasformazione di un immobile ad uso turistico.
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Attività ricettive rurali (Country house)
Cos’è una Country House:
normativa e requisiti tecnici
Le strutture ricettive rurali, comunemente note come country house, rappresentano una tipologia specifica dell’offerta turistica regionale, pensata per valorizzare il patrimonio rurale e le tradizioni del territorio. La Regione Marche ha definito con precisione requisiti, limiti e caratteristiche per questa formula di ospitalità, a metà strada tra l’agriturismo e la ricettività extra-alberghiera classica.
1. Definizione normativa
Le country house sono state introdotte con la Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Disciplina regionale del turismo) e ulteriormente disciplinate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1011/2007, che ne stabilisce i requisiti tecnici attraverso l’Allegato A.
Secondo la normativa regionale, una struttura ricettiva rurale (country house) è:
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un esercizio ricettivo aperto al pubblico, ubicato in edifici rurali esistenti o tipici del territorio, ristrutturati e mantenuti in coerenza con l’architettura tradizionale;
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gestito in forma imprenditoriale;
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destinato a un’ospitalità turistica qualificata, con limitata capacità ricettiva rispetto agli alberghi e con offerta integrata di servizi legati al contesto rurale.
2. Requisiti tecnici e strutturali
Le country house devono rispettare requisiti dimensionali e organizzativi ben precisi, stabiliti dalla DGR 1011/2007 – Allegato A:
a) Dimensioni minime delle camere
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Camera singola: almeno 8 m².
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Camera doppia: almeno 14 m².
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Per ogni letto aggiunto: incremento minimo di 6 m².
b) Bagni e servizi igienici
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Ogni camera deve avere un bagno privato di almeno 3 m², con dotazione minima: lavabo, WC, bidet e doccia/vasca.
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Gli spazi comuni (sala da pranzo, soggiorno, spazi collettivi) devono essere proporzionati al numero di ospiti.
c) Capacità ricettiva
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Numero massimo di 25 posti letto complessivi.
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Possibilità di articolare la struttura in più unità, purché nell’ambito di edifici rurali esistenti e funzionalmente collegati.
d) Caratteristiche edilizie
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L’immobile deve mantenere l’architettura rurale tipica (murature, tetti a falde, materiali tradizionali).
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Gli interventi di ristrutturazione devono rispettare le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
e) Altri requisiti
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Altezza minima dei locali: 2,70 m (riducibile a 2,40 m nei Comuni oltre i 600 m s.l.m.).
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Locali comuni per la ristorazione e la socializzazione degli ospiti.
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Impianti conformi alle normative tecniche vigenti.
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Possibilità di offrire servizi complementari (attività ricreative, degustazioni, laboratori) in coerenza con il contesto rurale.
3. Procedura amministrativa e adempimenti
Per avviare una country house occorre:
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Presentare SCIA al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune, con progetto, planimetrie e documentazione tecnica.
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Dimostrare la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile.
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Ottenere eventuali pareri da ASUR (igienico-sanitario) e VVF (antincendio).
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Iscrizione della struttura nell’elenco regionale delle strutture ricettive rurali.
4. Vantaggi e limiti
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Vantaggi: consente di valorizzare edifici rurali non più utilizzati, integra l’offerta turistica con un prodotto legato al territorio, offre margini di personalizzazione elevata.
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Limiti: capacità ricettiva limitata (max 25 posti letto), obbligo di mantenere le caratteristiche architettoniche originarie, vincoli paesaggistici e urbanistici più stringenti rispetto ad altre tipologie.
5. Riferimenti normativi
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Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 – Disciplina regionale del turismo.
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D.G.R. Marche n. 1011 del 17/09/2007, Allegato A – Requisiti tecnici delle strutture ricettive extra-alberghiere e rurali.
B&B - bed & Breakfast

Bed & Breakfast (B&B) nelle Marche: normativa e requisiti
Il Bed & Breakfast (B&B) rappresenta una delle forme più diffuse di ospitalità extra-alberghiera, ideale per chi desidera offrire pernottamento e prima colazione in un contesto familiare e accogliente. La Regione Marche ne ha stabilito regole precise riguardo definizione, requisiti strutturali e procedure amministrative.
1. Definizione normativa
Secondo la Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Disciplina regionale del turismo) e la D.G.R. n. 1011 del 17/09/2007 – Allegato A, il Bed & Breakfast è definito come:
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una struttura ricettiva gestita dal proprietario o da familiari, aperta al pubblico;
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composta generalmente da non più di 6 camere e un numero massimo di 12 posti letto;
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caratterizzata dall’offerta di pernottamento e prima colazione, senza altri servizi alberghieri;
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ubicata spesso in abitazioni private o in immobili ristrutturati, con gestione familiare.
2. Requisiti tecnici e strutturali
I B&B devono rispettare requisiti minimi indicati nell’Allegato A della DGR 1011/2007:
a) Dimensioni minime delle camere
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Camera singola: almeno 9 m².
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Camera doppia: almeno 12 m².
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Letto aggiuntivo: +6 m² per posto letto aggiuntivo.
b) Bagni e servizi igienici
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Ogni camera deve disporre di bagno privato, di almeno 3 m², dotato di lavabo, WC, bidet e doccia o vasca.
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In alternativa, in casi specifici è possibile un bagno in comune, purché adeguatamente dimensionato e dotato di sufficienti servizi igienici per il numero di ospiti.
c) Locali comuni e colazione
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Spazio adibito alla prima colazione, che può essere una sala comune o parte della cucina abitativa.
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Gli spazi devono garantire igiene, sicurezza e comfort, secondo normativa sanitaria e antincendio.
d) Caratteristiche edilizie
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Altezza minima dei locali: 2,70 m (2,40 m nei Comuni oltre 600 m s.l.m.).
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Impianti a norma di legge (elettrico, idrico, riscaldamento).
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Mantenimento delle caratteristiche architettoniche e del decoro dell’edificio.
3. Procedura amministrativa e adempimenti
Per aprire un B&B nelle Marche occorre:
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Presentare SCIA al SUAP del Comune competente, indicando numero camere, posti letto e planimetrie.
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Garantire conformità edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.
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Eventuali pareri da parte di ASUR (igiene e sanità) e VVF (sicurezza antincendio).
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Iscrizione della struttura nell’elenco regionale dei B&B.
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Rispetto degli adempimenti fiscali (tassa di soggiorno, registrazione ospiti tramite Alloggiati Web, ecc.).
4. Vantaggi e limiti
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Vantaggi: gestione familiare, costi contenuti, flessibilità e rapporto diretto con gli ospiti;
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Limiti: capacità limitata (max 12 posti letto), obbligo di rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, gestione del servizio di prima colazione.
5. Riferimenti normativi
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Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 – Disciplina regionale del turismo.
-
D.G.R. Marche n. 1011 del 17/09/2007, Allegato A – Requisiti tecnici delle strutture ricettive extra-alberghiere (B&B).
Affittacamere
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1) Cos’è un affittacamere (nelle Marche): definizione, normativa e requisiti tecnici
Secondo la Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Disciplina regionale del turismo) e le sue successive disposizioni attuative, l’affittacamere è una struttura ricettiva extra-alberghiera che:
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dispone di un numero limitato di camere (non più di 6 camere);
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ha una capacità ricettiva complessiva non superiore a 12 posti letto;
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è gestita dal proprietario o dal gestore su base familiare (non è previsto il regime alberghiero strutturato).
Tale attività deve rispettare le disposizioni tecniche definite a livello regionale.
La Regione Marche ha emanato la Delibera di Giunta Regionale (DGR) 1011 del 17/09/2007, che definisce, con il suo Allegato A, i requisiti tecnici minimi per le strutture ricettive extra-alberghiere (tra cui gli affittacamere). Il punto di riferimento normativo principale è dunque la combinazione:
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L.R. n. 9/2006, art. 28 e seguenti;
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D.G.R. 1011/2007 (Allegato A), che specifica superfici, altezze, dotazioni igieniche, ecc.
2) Requisiti tecnici e strutturali
Per poter operare regolarmente come affittacamere, la struttura deve rispettare precise caratteristiche. Di seguito i punti salienti:
a) Superfici minime delle camere
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Camera singola (1 posto letto): superficie minima 9 m².
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Camera doppia (2 posti letto): superficie minima 12 m².
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Per camere con ≥ 3 posti letto, per ogni letto aggiuntivo occorrono almeno 6 m² aggiuntivi.
Questi valori sono indicati nell’Allegato A della DGR 1011/2007.
b) Bagni e servizi igienici
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Ogni camera deve essere dotata di un bagno ad uso esclusivo (o, in casi previsti, può essere ammesso uno in comune, ma con dotazioni e ratio ben definite).
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Il bagno minimo previsto per camera è di 3 m², dotato di lavabo, WC, bidet e doccia (o vasca).
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Le finiture, le dotazioni igienico-sanitarie e l’accessibilità devono rispondere alle normative igienico-sanitarie e ai regolamenti comunali/ASL.
c) Altezze e requisiti dimensionali
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Altezza minima dei locali: 2,70 m nei Comuni fino a 600 metri di altitudine; 2,40 m nelle zone sopra i 600 metri (condizioni tecniche ordinarie).
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Le porte, i percorsi interni e le finestre devono garantire sufficiente aerazione, illuminazione e accessibilità secondo normativa edilizia vigente.
d) Dotazioni obbligatorie
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Impianti elettrici conformi alla normativa tecnica vigente;
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Impianti idraulici, riscaldamento e climatizzazione adeguati;
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Dotazioni di sicurezza (estintori, rilevatori di fumo, vie di fuga, nei casi in cui siano richieste) in ottemperanza alla normativa antincendio e sicurezza degli edifici;
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Arredi, finiture e decori coerenti con lo standard ricettivo extra-alberghiero.
3. Procedura amministrativa e adempimenti
Per attivare un affittacamere, è necessario:
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Presentare istanza al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune competente, indicando la tipologia (affittacamere, numero camere, posti letto, planimetria, specifiche tecniche).
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Allegare relazione tecnica e progetto, con planimetrie in scala, calcoli delle superfici, descrizione degli impianti, indicazione dei requisiti rispettati.
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Verifiche da parte degli enti competenti (vigili del fuoco, ASL, ufficio urbanistico/commerciale) per l’assenso alla conformità ai regolamenti.
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Iscrizione, se prevista, in elenchi regionali o comunicazioni per l’attività ricettiva (a seconda del Comune).
4. Vantaggi e limiti
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Vantaggi: costi iniziali relativamente contenuti, gestione familiare, flessibilità nella tariffazione e nell’offerta;
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Limiti: vincoli dimensionali e numerici (max 6 camere / 12 posti letto), obblighi di conformità tecnica e urbanistica, oneri gestionali e normativi.
Appartamenti ad uso turistico
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Appartamenti ad uso turistico nelle Marche: definizione, requisiti e normativa
Gli appartamenti ad uso turistico rappresentano una delle forme più semplici e diffuse di ricettività extra-alberghiera. Permettono al proprietario di mettere a disposizione uno o più alloggi arredati per brevi periodi, senza offrire servizi tipici delle strutture alberghiere. La Regione Marche disciplina in modo chiaro questa tipologia, fissando limiti e requisiti tecnici.
1. Definizione normativa
Secondo la Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Disciplina regionale del turismo), integrata dalla D.G.R. n. 1011 del 17/09/2007 – Allegato A, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico sono:
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unità abitative arredate (appartamenti o case), date in locazione temporanea a turisti, senza erogazione di servizi centralizzati (tipici degli alberghi);
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gestite da persone fisiche, società o agenzie immobiliari;
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utilizzabili per soggiorni brevi, a fini esclusivamente turistici, ricreativi o culturali.
Non si tratta quindi di una vera e propria “struttura ricettiva” con servizi, ma di locazioni a finalità turistica disciplinate dal Codice Civile (art. 1571 e seguenti), integrate dalle norme regionali sul turismo.
2. Requisiti tecnici e strutturali
Gli appartamenti ammobiliati per uso turistico devono rispettare le prescrizioni dell’Allegato A della DGR 1011/2007.
a) Superfici minime
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L’alloggio deve avere superficie abitabile non inferiore a 28 m² (per ospitare fino a 4 posti letto).
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Per ogni posto letto aggiuntivo, occorre garantire almeno 6 m² in più.
b) Dotazioni obbligatorie
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Arredamento completo e funzionale all’uso (letti, tavolo, sedie, armadi, cucina attrezzata, ecc.).
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Servizi igienici privati, con bagno di almeno 3 m² dotato di lavabo, WC, bidet, doccia/vasca.
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Impianti conformi alla normativa vigente (elettrico, idrico, gas).
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Adeguata aerazione e illuminazione naturale di tutti gli ambienti.
c) Numero massimo di posti letto
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Gli appartamenti possono accogliere un numero limitato di ospiti, determinato dal rapporto tra superficie utile e posti letto (generalmente fino a 6-8, salvo limiti fissati dal Comune).
3. Procedura amministrativa e adempimenti
Per avviare l’attività è necessario:
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Presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAP del Comune dove è situato l’immobile.
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Indicare numero di appartamenti, superficie, dotazioni e posti letto.
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Comunicare l’attività al Comune e alla Regione per fini statistici (ISTAT, arrivi/presenze turistiche).
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Applicare la normativa fiscale (contratto di locazione breve, cedolare secca o regime d’impresa, a seconda della gestione).
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Rispettare eventuali regolamenti comunali (tassa di soggiorno, registrazione ospiti presso la Questura tramite portale Alloggiati Web).
4. Vantaggi e limiti
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Vantaggi: gestione semplice, costi di avvio ridotti, possibilità di valorizzare immobili sfitti, flessibilità nell’utilizzo personale e turistico.
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Limiti: non si possono offrire servizi alberghieri (colazione, reception, ristorante), obblighi di legge in materia fiscale e amministrativa, vincoli su superfici e dotazioni minime.
5. Riferimenti normativi
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Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 – Disciplina regionale del turismo.
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D.G.R. Marche n. 1011 del 17/09/2007, Allegato A – Requisiti tecnici delle strutture ricettive extra-alberghiere (appartamenti ammobiliati ad uso turistico).
Case ed appartamenti per vacanze
Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) nelle Marche: normativa e requisiti
Le Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) sono una delle formule più utilizzate nell’ospitalità extra-alberghiera. Permettono di gestire una o più unità abitative arredate a fini turistici, offrendo un’alternativa flessibile agli alberghi e agli affittacamere. La Regione Marche ha disciplinato in modo preciso questa tipologia, fissando caratteristiche e requisiti.
1. Definizione normativa
Secondo la Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Disciplina regionale del turismo), integrata dalla D.G.R. n. 1011 del 17/09/2007 – Allegato A, le CAV sono:
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una o più unità abitative arredate, date in locazione temporanea a fini turistici;
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gestite in forma imprenditoriale e continuativa (a differenza degli appartamenti ad uso turistico, che possono avere anche gestione occasionale);
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prive di servizi centralizzati tipici degli alberghi, ma con standard minimi di qualità e dotazioni;
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destinate all’ospitalità per soggiorni brevi o medi, senza limiti di durata se non quelli fissati dalla legge.
2. Requisiti tecnici e strutturali
Le CAV devono rispettare i parametri fissati nell’Allegato A della DGR 1011/2007.
a) Superfici minime
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Monolocale: superficie minima 28 m², per massimo 4 posti letto.
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Per ogni posto letto aggiuntivo oltre i 4, occorre garantire +6 m² di superficie.
b) Camere e dotazioni interne
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Ogni camera da letto deve rispettare le superfici minime: 9 m² per la singola, 14 m² per la doppia.
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Bagno privato di almeno 3 m² con lavabo, WC, bidet e doccia/vasca.
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Angolo cottura o cucina attrezzata, spazi soggiorno e zona pranzo.
c) Capacità ricettiva
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In generale, le CAV non devono superare i 25 posti letto complessivi.
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È consentita la gestione di più unità abitative, purché ricomprese nella stessa autorizzazione.
d) Caratteristiche edilizie e impiantistiche
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Locali conformi alle normative edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti.
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Altezza minima: 2,70 m (riducibile a 2,40 m nei Comuni oltre i 600 m s.l.m.).
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Impianti a norma di legge (elettrico, idrico, gas, riscaldamento).
3. Procedura amministrativa e adempimenti
Per aprire una CAV nelle Marche occorre:
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Presentare SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAP del Comune competente.
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Allegare documentazione tecnica (planimetrie, superfici, numero posti letto, requisiti rispettati).
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Registrare la struttura negli elenchi regionali delle strutture ricettive.
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Adeguarsi agli obblighi fiscali e normativi: tassa di soggiorno, comunicazioni ISTAT, registrazione ospiti tramite portale Alloggiati Web della Questura.
4. Vantaggi e limiti
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Vantaggi: formula flessibile, possibilità di gestire più unità abitative, buona redditività in zone turistiche, gestione imprenditoriale riconosciuta.
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Limiti: obbligo di continuità nell’attività (non occasionale), rispetto di requisiti minimi più stringenti rispetto agli appartamenti ad uso turistico, adempimenti amministrativi e fiscali più complessi.
5. Riferimenti normativi
-
Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 – Disciplina regionale del turismo.
-
D.G.R. Marche n. 1011 del 17/09/2007, Allegato A – Requisiti tecnici delle strutture ricettive extra-alberghiere (CAV).
Case per ferie
Case per Ferie (CF) nelle Marche: normativa, requisiti e caratteristiche
Le Case per Ferie (CF) rappresentano una tipologia di ospitalità extra-alberghiera pensata per gruppi, famiglie o turisti in cerca di una sistemazione funzionale, spesso legata a finalità religiose, culturali o ricreative. La Regione Marche ne disciplina le caratteristiche, la capacità e i requisiti tecnici attraverso specifiche norme regionali.
1. Definizione normativa
Secondo la Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Disciplina regionale del turismo), e la D.G.R. n. 1011 del 17/09/2007 – Allegato A, le Case per Ferie sono:
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strutture destinate all’ospitalità turistica o sociale, con finalità ricreative, culturali o di vacanza;
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gestite in forma imprenditoriale o da enti senza scopo di lucro (es. enti religiosi, associazioni culturali);
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destinate a gruppi organizzati o singoli ospiti, con servizi di base e camere multiple;
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prive di standard alberghieri completi, ma con requisiti minimi di sicurezza, igiene e comfort.
2. Requisiti tecnici e strutturali
Le Case per Ferie devono rispettare i requisiti tecnici indicati nell’Allegato A della DGR 1011/2007:
a) Superfici minime delle camere
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Camera singola: almeno 9 m².
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Camera doppia: almeno 12–14 m².
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Letto aggiuntivo: +6 m² per posto letto in camere multiple.
b) Bagni e servizi igienici
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Bagni comuni o privati, con dimensioni minime di 3 m² per bagno e dotazioni obbligatorie: lavabo, WC, bidet, doccia o vasca.
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Deve essere garantita sufficiente disponibilità di bagni rispetto al numero di ospiti, secondo proporzioni stabilite dalla normativa regionale.
c) Locali comuni
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Sala da pranzo o refettorio;
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Cucina attrezzata o servizi di ristorazione;
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Sale per attività ricreative o culturali (secondo la destinazione della struttura).
d) Capacità ricettiva
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Non esistono limiti rigidi come negli affittacamere o CAV, ma la capienza deve essere proporzionata alla superficie e ai servizi disponibili.
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L’accesso a gruppi numerosi deve rispettare norme di sicurezza, vie di fuga, impianti antincendio e igienico-sanitari.
e) Caratteristiche edilizie
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Altezza minima dei locali: 2,70 m (ridotta a 2,40 m oltre i 600 m s.l.m.);
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Impianti a norma (elettrico, idrico, gas, riscaldamento);
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Rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche, soprattutto per edifici storici o vincolati.
3. Procedura amministrativa e adempimenti
Per aprire una Casa per Ferie occorre:
-
Presentare SCIA al SUAP del Comune competente.
-
Allegare documentazione tecnica: planimetrie, posti letto, servizi e requisiti rispettati.
-
Eventuali pareri da parte di ASUR (sanitario) e VVF (antincendio).
-
Registrazione nell’elenco regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere.
-
Rispetto della normativa fiscale e contabile relativa alla gestione dell’attività.
4. Vantaggi e limiti
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Vantaggi: ideale per gruppi numerosi, flessibilità nella gestione, possibilità di attività culturali o ricreative integrate, costo contenuto rispetto agli alberghi.
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Limiti: vincoli strutturali e igienico-sanitari, obbligo di SCIA e iscrizione negli elenchi, necessità di garantire sicurezza e comfort per più ospiti.
5. Riferimenti normativi
-
Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 – Disciplina regionale del turismo.
-
D.G.R. Marche n. 1011 del 17/09/2007, Allegato A – Requisiti tecnici delle strutture ricettive extra-alberghiere (Case per Ferie).

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